Dal
primo gennaio 2004 é entrato
in vigore il nuovo
Testo Unico sulla
protezione dei
dati personali.
Decreto
Legislativo del 29/07/2003
n. 196
Il Codice introduce
dei nuovi principi
di tutela e riservatezza dei
dati, riferendosi
al bisogno
di proteggere
sia i trattamenti
che l'esistenza
stessa dei dati ,
con riferimento
non solamente
a quelli sensibili ma
a tutte le categorie
di dati; Il nuovo
tracciato normativo
stabilisce infatti
che "chiunque
ha diritto alla
protezione dei
dati personali
lo riguardano".
Devono
adeguarsi tutti
i soggetti
che trattano dati
personali :
aziende, professionisti, cooperative,
associazioni, P.A., scuole, comuni,
ospedali, enti pubblici, ovvero chiunque
tratti dati personali di: clienti,
cittadini, dipendenti, fornitori,
utenti, pazienti, colleghi, soci,
associati e quanto altro.
Le misure
minime di sicurezza :
Il trattamento di dati personali è consentito
solamente se sono adottate apposite
misure di sicurezza tra cui:
1. per i trattamenti non informatizzati
: controllo degli accessi, controllo
dei permessi, nomina del responsabile,
nomina degli addetti, piano di sicurezza,
piano della formazione .
2. per i trattamenti mediante elaboratori
: adozione di credenziali di autenticazione
e sistema di gestione autorizzazioni,
nomina dell'amministratore di rete,
del custode delle password, copie
di sicurezza, antivirus, firewall
.
Documento
programmatico
per la sicurezza
(DPSS) :
E' il documento che attesta che la
struttura ha effettuato la valutazione
del rischio da trattamento ed attesta
altresì che la struttura ha
adottato un "piano" per la misurazione
e riduzione di tale rischio da trattamento.
Il documento deve avere data certa
e deve essere predisposto entro il
31 marzo di anno.
Gli amministratori di società debbono
darne notizia nella prossima nota
integrativa.
La notifica
al garante
:
consiste
nella comunicazione
al Garante per
la Privacy dell'esistenza
del trattamento
di dati (non
solo quelli c.d.
sensibili) da
chiunque effettuato,
con esclusione
delle categorie
contemplate nel
dlgs 196/2003.
Deve essere effettuata
non oltre il
30 aprile 2004.
Sanzioni
pesantissime
per chi non
provvede :
arresto da
un minimo di
due mesi ad
un massimo
di tre anni,
multe fino
a 120.000 € con
risarcimento
dei danni anche
morali del
danneggiato.
vedi anche nelle: Norme sulla
Privacy, nell'apposito riquadro per
la Ricerca LEGGI, nella colonna
di destra.
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