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Condiz. Gen. Spediz. Internazionali
CONDIZIONI GENERALI PRATICATE dagli SPEDIZIONIERI ITALIANI per SPEDIZIONI INTERNAZIONALI (by FEDERAZIONE NAZIONALE delle IMPRESE di SPEDIZIONI INTERNAZIONALI)
SOMMARIO
ART. 1 - Applicazione delle disposizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato per spedizioni internazionali ART. 2 - Limiti di assunzione degli incarichi ART. 3 - Esecuzione del mandato ART. 4 - Responsabilit? dello spedizioniere ART. 5 - Merci pericolose, nocive o soggette a rapido deterioramento ART. 6 - Indicazioni atte ad individuare le cose oggetto di trasporto ART. 7 - Ricevute rilasciate dallo spedizioniere ART. 8 - Inesatte indicazioni e conseguenti limiti di responsabilit? ART. 9 - Indirizzo del mandante o del mittente ART. 10 - Comunicazioni tra spedizioniere e mandante ART. 11 - Validit? del mandato ART. 12 - Obblighi del mandante in riferimento alla spedizione ART. 13 - Facolt? e responsabilit? dello spedizioniere in mancanza di istruzioni circa l'espletamento dell'incarico ART. 14 - Fatture consolari ART. 15 - Raggruppamento delle spedizioni ART. 16 - Imballaggi: dichiarazione di esonero dalla responsabilit? ART. 17 - Lettere di garanzia relative allo stato delle merci o degli imballaggi ART. 18 - Campionamento della merce ART. 19 - Termini di resa ART. 20 - Validit? dei prezzi e delle condizioni ART. 21 - Offerte dello spedizioniere ART. 22 - Norme particolari per spedizioni da e per i porti ART. 23 - Mancato svincolo delle merci a domicilio del destinatario ART. 24 - Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate ART. 25 - Noli e altre spese gravanti sulla merce ART. 26 - Obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione ART. 27 - Pagamento delle somme dovute allo spedizioniere ART. 28 - Obblighi del mandante sulle intimazioni di pagamento fatte dallo spedizioniere in conseguenza dellle merci detenute ART. 29 - Limiti di responsabilit? dello spedizioniere per inesatta applicazione di noli e dazi ART. 30 - Addebiti e trattenute del mandante ART. 31 - Valore dell'assicurazione ART. 32 - Portata dell'assicurazione:compenso allo spedizioniere ART. 33 - Deposito: condizioni ART. 34 - Controlli e manipolazioni della merce depositata ART. 35 - Durata del deposito ART. 36 - Ricevuta di deposito - riconsegna della merce ART. 37 - Privilegio e diritto di ritenzione ART. 38 - Limiti di responsabilit? di dipendenza dell'operato di terzi ART. 39 - Impossibilit? di assolvimento dei compiti per cause di forza maggiore ART. 40 - Impedimenti e limitazioni di trasporti ART. 41 - Massimali risarcimento danni ART. 42 - Danni derivanti da insufficienza di imballaggio ART. 43 - Luogo e modalit? (accertamento danni) ART. 44 - Segnalazioni dei danni allo spedizioniere ART. 45 - Regolamento interferenze di terzi interessati alle spedizioni ART. 46 - Estensione della responsabilit? ART. 47 - Termine prescrizionale
ART. 1 - Applicazione delle disposizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato per spedizioni internazionali
Le condizioni generali che seguono si applicano a tutti gli incarichi affidati ad uno spedizioniere anche se non siano stati preceduti da una offerta, salvo il caso di disposizione contraria scritta da parte del mittente.
Viene fatta eccezione per gli incarichi affidati a spedizionieri operanti nel Porto di Trieste da clienti esteri o per spedizioni destinate all'estero, ai quali si applicano le diverse condizioni generali praticate per tali casi dagli spedizionieri suddetti. [sommario]
ART. 2 - Limiti di assunzione degli incarichi
Gli incarichi si intendono assunti dallo spedizioniere alle condizioni, regolamenti e norme delle ferrovie, Compagnie di Navigazione, marittime ed aeree, vettori in genere, aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi devono essere richiesti dallo Spedizioniere per conto del proprio mandante ed in forza del mandato ricevuto.
Le spedizioni fino a kg 20 vengono accettate in base alle norme e condizioni del Codice Postale.
Salvo disposizioni contrarie del mandante, lo spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l'esecuzione del contratto.
La responsabilit? dello spedizioniere o spedizioniere vettore nei confronti del mandante non pu? inoltre essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri e ci? in base alle leggi, disposizioni, regolamenti e consuetudini vigenti nel paese dei suddetti agenti o corrispondenti esteri. [sommario]
ART.3 - Esecuzione del mandato
Lo spedizioniere ? tenuto ad eseguire il mandato affidato con la diligenza del buon padre di famiglia, nell'interesse del mandante.
Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del mandato sono comunque a carico del mandante. [sommario]
ART. 4 - Responsabilit? dello spedizioniere
Lo spedizioniere non assume alcuna responsabilit? per l'esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente che non siano stati confermati per iscritto da una delle parti, nonch? per la osservanza di disposizioni o comunicazioni date ad autisti o ad altri dipendenti del mandatario o di terzi.
Le spedizioni di merci aventi un valore superiore a 8.33 diritti speciali di prelievo (DSP) il kg. lordo, spedizioni di denaro, di monete, di documenti, di opere d'arte, di gioiellerie o simili, si considerano accettate dallo spedizioniere soltanto qualora egli abbia dato espresso e preventivo consenso e siano comunque coperte da assicurazione con esclusione del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello spedizioniere.
La consegna delle merci e carteggi di qualsiasi specie eseguita direttamente a mani di prestatori d'opera dello spedizioniere, avviene a rischio esclusivo del mandante, se non sia stata precedentemente concordata con lo spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti autorizzati. [sommario]
ART.5 - Merci pericolose, nocive o soggette a rapido deterioramento
Salvo preventivo accordo scritto, lo spedizioniere non ? tenuto a prendere in consegna e a spedire merci che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure che siano soggette a rapido deterioramento e decomposizione.
Qualora tali merci vengano affidate o indirizzate allo spedizioniere senza l'accordo di cui al comma precedente, lo spedizioniere ha il diritto di respingerle, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla loro distruzione ed il mandante ? tenuto a rispondere per tutte le conseguenze dannose e spese che potessere derivarne. [sommario]
ART. 6 - Indicazioni atte ad individuare le cose oggetto di trasporto
Nell'incarico conferito allo spedizioniere il mandante deve specificare la natura della merce, il numero, la quantit?, la qualit? dei colli, il peso lordo, le dimensioni ed ogni altra indicazione utile per l'esecuzione regolare del mandato.
Senza ordine espresso lo spedizioniere non ? tenuto a controllare tali indicazioni.
Le merci devono essere imballate secondo gli usi commerciali.
Il mandante risponde nei confronti dello spedizioniere di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza o imprecisione della enunciazione dei dati di cui sopra, come pure della mancanza, insufficienza o impropriet? dell'imballaggio, o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
Lo spedizioniere non ? tenuto a pesare le merci se non a seguito di preciso ordine scritto del mandante, salvo che la pesatura non sia resa obbligatoria da disposizioni vigenti.
L'ordine scritto impartito allo spedizioniere di far conoscere ufficialmente il peso della merce da parte del vettore sar? obbligatorio per lo spedizioniere, solo quando il vettore ammetta tale riconoscimento. [sommario]
ART.7 - Ricevute rilasciate dallo spedizioniere
Le ricevute di merci rilasciate dallo spedizioniere non implicano alcuna garanzia in ordine alla qualit? delle merci, al contenuto dei colli, valore,peso ed imballaggio.
Inoltre, tali ricevute non implicano alcun riconoscimento della quantit? per merci di massa, vagonate e simili, il cui peso non ? usualmente soggetto a controllo.
[sommario]
ART. 8 - Inesatte indicazioni e conseguenti limiti di responsabilit?
Qualora lo spedizioniere, a seguito di indicazioni errate o inesatte, si sia assunto di spedire merci che per loro natura non possono essere accettate o possono essere accettate solo a condizioni speciali dalle imprese di trasporto, ossia merce di peso e di volume eccezionale, oppure il cui traffico sia soggetto a prescrizioni di controllo, come, per esempio, sostanze stupefacenti, esplosive, infiammabili, corrosive, radioattive o mefitiche, il mandato ? da ritenere senz'altro nullo. Se tuttavia la spedizione ha ugualmente luogo il mandante ? responsabile verso lo spedizioniere per tutte le conseguenze dannose e spese che possano derivarne. [sommario]
ART. 9 - Indirizzo del mandante o del mittente
Il mandante ? tenuto a segnalare tempestivamente allo spedizioniere il proprio indirizzo completo ed ogni eventuale sua variazione.
Lo spedizioniere non risponde delle conseguenze che possano derivare dalla mancata o intempestiva segnalazione dei cambiamenti di indirizzo. [sommario]
ART.10 - Comunicazioni tra spedizioniere e mandante
Senza ordine esplicito scritto, lo spedizioniere non ? tenuto a spedire per posta raccomandata o assicurata comunicazioni, documenti o altro.
Lo spedizioniere non ? tenuto a controllare l'autenticit? della firma delle comunicazioni o documenti riguardanti in qualche modo la merce oppure i poteri del firmatario, se non nel caso in cui sia stato diversamente concordato con il mandante o in cui il difetto di autenticit? o di potere sia chiaramente riconoscibile. [sommario]
ART. 11 - Validit? del mandato
Una disposizione del mandante allo spedizioniere riguardante la merce si considera valida fino alla revoca,salvo che la disposizione non sia gi? stata attuata dallo spedizioniere.
Il mandato allo spedizioniere pu? essere revocato solo se egli non abbia ancora concluso il contratto di trasporto col vettore.
Allo spedizioniere dovranno, comunque, essere rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della revoca e corrisposto un adeguato compenso per l'attivit? prestata secondo le tariffe depositate presso le C.C.I.A.A. o, in mancanza, secondo i prezzi di mercato.
Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non pu? pi? essere revocato dal momento in cui lo spedizioniere ha dato comunicazione al terzo che la merce ? a sua disposizione. [sommario]
ART.12 - Obblighi del mandante in riferimento alla spedizione
Le comunicazioni del mandante che l'incarico ? da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il mandante dai suoi obblighi verso lo spedizioniere. [sommario]
ART. 13 - Facolt? e responsabilit? dello spedizioniere in mancanza di istruzioni circa l'espletamento dell'incarico
Il mandante ? tenuto a far pervenire allo spedizioniere in tempo utile i documenti necessari per la ? presa in consegna e la spedizione della merce, unitamente alle istruzioni relative.
In difetto di istruzioni adeguate o attuabili, lo spedizioniere pu? operare secondo il proprio discernimento nell'interesse del mandante.
Quando il mandante, anzich? impartire allo spedizioniere precise istruzioni, si limita ad inviare copia della lettera di credito, lo spedizioniere opera in conformit? alle condizioni espresse nella lettera di credito, senza per altro assumere responsabilit? per l'interpretazione delle stesse.
Il mandante ? responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in seguito all'invio di documenti e/o istruzioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o forniti tardivamente. [sommario]
ART. 14 - Fatture consolari
Le fatture consolari vengono compilate dallo spedizioniere o dal suo rappresentante nel porto marittimo solo a seguito di espressa richiesta del mandante, corredata dai necessari documenti ed in base ai dati risultanti dai documenti medesimi. [sommario]
ART. 15 - Raggruppamento delle spedizioni
Lo spedizioniere ha la facolt? di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altro, salvo ordine scritto contrario. [sommario]
ART.16 - Imballaggi: dichiarazione di esonero dalla responsabilit?
Lo spedizioniere ? esonerato da ogni responsabilit? relativa a perdite, mancanze, avarie e deterioramento causate ai colli ed alle merci da insufficiente imballaggio o imballati in imballaggi usati od in imballaggi che si alterano con il tempo, per manipolazione o per i prodotti contenuti. Lo spedizioniere ? autorizzato, in questo caso, a ricevere da vettori, depositari e ricevitori in genere, riserve circa le condizioni dell'imballo delle merci. [sommario]
ART. 17 - Lettere di garanzia relative allo stato delle merci o degli imballaggi
Lo spedizioniere non ? tenuto a rilasciare lettere di garanzia onde ottenere che vengano omesse sui documenti di trasporto osservazioni relative allo stato della merce o al suo imballaggio. Qualora, tuttavia, lo spedizioniere nell'interesse del proprio mandante, ritenga opportuno rilasciare tali lettere di garanzia, ha diritto di esigere dallo stesso, a sua volta, una garanzia analoga e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonch? di essere rimborsato di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivare. [sommario]
ART. 18 - Campionamento della merce
Il campionamento delle merci affidate allo spedizioniere viene effettuato senza sua responsabilit? anche quando questa operazione non esige particolari conoscenze tecniche o impianti speciali. [sommario]
ART. 19 - Termini di resa
Salvo accordi speciali per iscritto, non vengono garantiti dallo spedizioniere termini di resa n? un determinato ordine di precedenza nell'esecuzione della spedizione. La semplice indicazione del tempo di consegna da parte del mandante non costituisce obbligo per lo spedizioniere. In nessun caso lo spedizioniere pu? essere ritenuto responsabile delle conseguenze per informazioni errate fornite dalle imprese di trasporto o loro agenti riguardanti le date o termini di carico, scarico o di consegna. [sommario]
ART. 20 - Validit? dei prezzi e delle condizioni
I prezzi e le condizioni offerte dallo spedizioniere sono validi solo se prontamente accettati dal mandante per l'esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere urtilizzati dallo spedizioniere nell'interesse del proprio mandante , nonch? nel costo della mano d'opera o nel corso dei cambi. Lo spedizioniere non ? tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello spedizioniere stesso. [sommario]
ART.21 - Offerte dello spedizioniere
Le offerte dello spedizioniere e l'accordo con lo stesso sui prezzi e prestazioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate; qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono valide solo per merci di volume, peso e qualit? normali, nei seguenti limiti: - spedizioni ferroviarie: secondo le tabelle delle condizioni di trasporto delle amministrazioni ferroviarie - spedizioni camionistiche: 3 mc. = 1000 kg. 1 metro lineare = 1900 kg. - spedizioni marittime: secondo le tabelle delle condizioni di trasporto delle Compagnie marittime - spedizioni aeree: secondo le prescrizioni I.A.T.A.
i prezzi dati in forma forfettaria si intendono rilasciati solo con lo scopo di agevolare il mandante nei suoi conteggi commerciali e sue patiche amministrative senza che ci? possa modificare la veste dello spedizioniere. [sommario]
ART. 22 - Norme particolari per spedizioni da e per i porti
A) Le operazioni di imbarco e sbarco si eseguono secondo i regolamenti e gli usi locali dei porti e secondo le norme fissate dai vettori in virt? di clausole figuranti in polizza di carico o contratto di noleggio. B) Salvo patto contrario, i prezzi convenuti non comprendono le spese supplementari risultanti da imbarchi, trasbordi o sbarchi delle merci durante la notte, sabato, domenica o giorno festivo legale, giorno di pioggia ecc... C) Qualora lo spedizioniere curi l'inoltro e l'instradamento ai porti di imbarco delle merci a lui affidate per la spedizione, egli non ? responsabile dei ritardi che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi n? conseguentemente di mancati imbarchi, soste, guardianaggi e detention charges, scarico a terra, danni o noli "vuoto per pieno" richiesti dalle Compagnie di navigazione e/o da loro Agenti ecc..
Le suddette spese speciali derivanti dalle operazioni di cui ai punti A), B), e C) sono a carico del mandante. [sommario]
ART.23 - Mancato svincolo delle merci a domicilio del destinatario
L'incarico e la responsabilit? dello spedizioniere finiscono, per le merci da consegnare al domicilio del destinatario, con la presentazione delle merci sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o davanti ad un luogo di scarico normale che il destinatario avr? indicato in anticipo. Il destinatario si dovr? occupare senza ritardo dello scarico a sue spese, rischio e pericolo. Qualora il destinatario ritardi o rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere ha diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per sosta automezzo, per ritorno della merce a magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna a domicilio. [sommario]
ART. 24 - Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate
Salvo istruzioni scritte contrarie, lo spedizioniere potr? far ritornare al mittente tutte le merci rifiutate dal destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possono essere consegnate. Quanto sopra a rischio e per conto del mandante. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio e pericolo del mandante senza che lo spedizioniere sia tenuto alla loro assicurazione. Lo spedizioniere inoltre non assume responsabilit? per mancanze, avarie ecc.., nonch? per confische, vendite all'asta, distruzione od altro che potessero verificarsi alla merce e ci? in base alle leggi vigenti nel Paese ove la merce ? giacente. [sommario]
ART.25 - Noli e altre spese gravanti sulla merce
L'incarico di svicolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, lo spedizioniere ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivalse ed assegni del mittente, dazi doganali ed altre spese. Lo spedizioniere non pu? essere ritenuto responsabile dall'avente diritto per spese di sosta, danni, ecc.. derivanti dal mancato anticipo di noli e altre spese. [sommario]
ART. 26 - Obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione
Il mandante, salvo patto contrario, ? tentuo a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine lo spedizioniere ha contratto a proprio nome, per conto del mandante: nessun obbligo ha lo spedizioniere di anticipare somme per conto del mandante. Qualora, previo accordo, il mandante non anticipi i fondi, o qualora le somme a lui richieste dallo spedizioniere non pervengano tempestivamente, a quest'ultimo devono essere riconosciute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi, ed agli interessi per il ritardo, anche le eventuali perdite sui cambi, qualora, al momento dell'incasso della valuta nella quale ? stato stabilito il conteggio, questa abbia subito un ribasso. L'avere lo spedizioniere accettato di gravare sulle merci le sue spese e crediti a qualunque titolo o l'avere il mandante ordinato allo spedizioniere di addebitare determinate spese al destinatario o terzi, non esonera il mandante dall'obbligo del relativo pagamento, qualora, per mancato svincolo della merce da parte del destinatario o per altra ragione , lo spedizioniere non possa realizzare il suo credito.Il mandante ? tenuto a rimborsare, a semplice richiesta dello spedizioniere, eventuali differenze a debito per noli, dazi e altre spese riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito emessi da amministrazioni statali, vettori, ecc.. entro i termini di prescrizione stabiliti per ognuno di essi. [sommario]
ART.27 - Pagamento delle somme dovute allo spedizioniere
Le fatture dello spedizioniere sono da regolare a vista. In caso di ritardato pagamento, senza necessit? di messa in mora, si fa luogo all'applicazione di interessi nella misura dei tassi passivi correnti sul mercato finanziario, senza che ci? influisca sulla esigibilit? del credito. [sommario]
ART. 28 - Obblighi del mandante sulle intimazioni di pagamento fatte dallo spedizioniere in conseguenza dellle merci detenute
Il mandante ? obbligato a manlevare immediatamente lo spedizioniere da intimazioni di pagamento per rilievi, noli, dazi, contributi di avaria, multe od altri esborsi che gli vengono richiesti in qualit? di disponente o detentore di merci per conto terzi. In mancanza, lo spedizioniere ? autorizzato a prendere le misure che ritiene opportune a sua garanzia e procedere, occorrendo, alla alienazione od anche alla distruzione della merce a norma delle leggi vigenti nel Paese ove si trova la merce o delle Convenzioni Internazionali applicabili. Il mandante ? tenuto ad informare tempestivamente lo spedizioniere di tutti gli obblighi di ordine giuridico, doganale, ecc.. che gli derivano dalla detenzione della merce, e di tutte le conseguenze dell'omissione risponde nei confronti dello spedizioniere. [sommario]
ART.29 - Limiti di responsabilit? dello spedizioniere per inesatta applicazione di noli e dazi
In mancanza di precisi accordi contrari, lo spedizioniere non assume alcuna responsabilit? per le informazioni relative a tassi di nolo, diritti , tasse, spese, tariffe ecc.. Lo spedizioniere non ? responsabile per l'inesatta applicazione di noli e dazi e non risponde neppure delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi o altre disposizioni dell'Autorit?. [sommario]
ART. 30 - Addebiti e trattenute del mandante
Addebiti o trattenute del mandante su quanto spettante allo spedizioniere sono ammissibili solo se relativi a crediti scaduti e riconosciuti da quest'ultimo. [sommario]
ART.31 - Valore dell'assicurazione
Lo spedizioniere non ? tenuto ad assicurare la merce se non a seguito di un ordine scritto ed espresso dal mandante. Egli stipula l'assicurazione come semplice intermediario alle condizioni delle polizze e delle clausole speciali delle Compagnie di assicurazione scelte da lui e senza alcuna propria responsabilit?, anche se non ha comunicato al mandante il nome dell'assicuratore. In mancanza di esatta precisazione da parte del mandante dei rischi da assicurare, vengono coperti solo i rischi ordinari.La semplice indicazione del valore della merce non costituisce incarico di assicurazione. A tutti gli effetti, l'assicurazione sar? da considerarsi operante non appena lo spedizioniere sia in grado di concluderla. Se lo spedizioniere ha effettuato l'assicurazione a nome suo ma per conto del mandante, egli ? solo tenuto, su richiesta a cedere al mandante i suoi diritti nei confronti dell'assicuratore. Se l'assicuratore dovesse mettere in qualsiasi modo, in dubbio l'pplicabilit? della polizza, il mandante far? ricorso solo contro l'assicuratore e lo spedizioniere non avr? alcuna responsabilit? in proposito. In nessun caso lo spedizioniere pu? essere considerato come coassicuratore. Qualora l'assicurazione venisse coperta dal mittente o dal destinatario, il mandante si impegna ad ottenere che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello spedizioniere. [sommario]
ART. 32 - Portata dell'assicurazione:compenso allo spedizioniere
In caso di danno spetta al mandante quale risarcimento soltanto quanto lo spedizoniere ha ricevuto dall'assicuratore. Lo spedizioniere assolve i suoi obblighi cedendo al mandante, dietro sua richiesta, i diritti verso l'assicuratore e quindi, in caso di perdita o avaria o altro danno previsto dalla polizza, spetta al mandante agire nei confronti degli assicuratori o terzi responsabili. Il mandante pu? dare incarico allo spedizioniere di procedere, per suo conto e rischio, alle pratiche relative alla realizzazione dei diritti. Per la trattazione delle pratiche relative ai danni ed avaria eseguita dai periti nominati dalle Compagnie di assicurazione o dai Vettori, per l'esercizio della rivalsa nei confronti dei terzi responsabili ed altre pratiche del genere, lo spedizioniere ha diritto ad uno speciale compenso oltre a quello che gli deriva normalmente dal mandato di spedizione. [sommario]
ART. 33 - Deposito: condizioni
L'eventuale deposito della merce viene effettuato a scelta dallo spedizioniere nei propri locali o in quelli di terzi (privati o pubblici). Se lo spedizioniere ha immagazzinato la merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra lo spedizioniere ed il suo mandante sono valide le stesse condizioni vigenti fra lo spedizioniere ed il terzo depositario. Se lo spedizioniere ha immagazzinato la merce in propri depositi non ? tenuto ad adottare speciali misure per la sicurezza e sorveglianza dei depositi e soddisfa ai suoi obblighi se vi abbia dedicato la cura necessaria nel limite delle consuetudini locali. Nel caso in cui partite di merci vengano dal mandante affidate allo spedizioniere con l'incarico di depositarle per lunga permanenza a magazzino, fermo restando quanto sopra stabilito, il mandante ? libero di visitare i locali di deposito o farli visitare, previo accordo con lo spedizioniere ed il depositario. Eccezioni o rilievi debbono essere fatti immediatamente. [sommario]
ART. 34 - Controlli e manipolazioni della merce depositata
Qualunque verifica, lavorazione, prelievo campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino, dovr? essere previamente concordata ed eseguita da incaricati dello spedizioniere,o, ove nulla osti, anche dal personale del mandante, sempre, per? con l'assistenza retribuita dello spedizioniere. [sommario]
ART. 35 - Durata del deposito
Lo spedizioniere pu? recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con preasvviso di un mese a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo comunicatogli. Una recessione senza preavviso ? ammessa nel caso in cui la merce possa recare danno ad altre merci. Lo spedizioniere, qualora abbia motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci, ? autorizzato a fissare al mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze: in mancanza di che lo spedizioniere ? autorizzato a vendere la merce ed a rivalersi sul ricavato delle proprie spettanze. [sommario]
ART. 36 - Ricevuta di deposito - riconsegna della merce
Ad avvenuto immagazzinamento della merce, lo spedizioniere rilascer?, a richiesta, conferma di ricevimento e rispettivamente d'immagazzinamento. La riconsegna della merce verr? effettuata solamente dietro disposizione scritta, firmata dal mandante o dall'avente diritto, secondo le disposizioni del mandante; le conferme di ricevimento o di immagazzinamento della merce, non hanno valore agli effetti della riconsegna e non costituiscono prova di propriet? delle merci. [sommario]
ART. 37 - Privilegio e diritto di ritenzione
Lo spedizioniere ha nei confronti del mandante, per eventuali suoi crediti scaduti o in scadenza che gli derivano dalle sue prestazioni, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci ed altri valori in suo possesso. [sommario]
ART. 38 - Limiti di responsabilit? di dipendenza dell'operato di terzi
Lo spedizioniere non risponde dell'operato delle imprese di trasporto, come pure di altri spedizionieri, depositari, assicuratotri, banche, le cui prestazioni ha richiesto nell'adempimento del proprio mandato: egli ? responsabile solo per colpa commessa nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni, e non dell'operato dei singoli prescelti o incaricati. Mancando la colpa nella scelta e nella trasmissione delle istruzioni, lo spedizioniere? tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio mandante, nonch? a cedere a quest'ultimo l'azione spettantegli in forza dei relativi contratti verso i terzi eventualmente responsabili. Qualora lo spedizioniere emetta un documento per il trasporto combinato Fiata Bill of Loading (FBL) riconosciuto dalla Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.) lo spedizioniere assumer? le responsabilit? previste dalle condizioni generali riportate sul retro del documento stesso ed il trasporto si intender? effettuato in base a dette Condizioni Generali. [sommario]
ART. 39 - Impossibilit? di assolvimento dei compiti per cause di forza maggiore
Avvenimenti che non siamo causati dallo spedizioniere, ma che gli impediscano in tutto o in parte di assolvere ai suoi obblighi, ivi compresi scioperi e serrate, nonch? tutte le cause di forza maggiore previste dalle convenzioni internazionali, esonerano lo spedizioniere, per il periodo della loro durata, da responsabilit? nei riguardi degli incarichi pregiudicati da tali eventi. In tali casi lo spedizioniere ? autorizzato, ma non obbligato, a recedere dal contratto, anche se l'incarico sia stato gi? parzialmente eseguito. Analogamente al mandante compete, in questi casi, lo stesso diritto, qualora non gli venga garantita la continuit? dell'esecuzione dell'ordine. In caso di recesso dello spedizioniere o del mandante, quest'ultimo deve rimborsare allo spedizioniere tutte le spese di trasporto, magazzinaggio, noleggio, giacenza, sosta, assicurazione, consegna, ecc.. sostenute, comprese quelle causate da forza maggiore. [sommario]
ART. 40 - Impedimenti e limitazioni di trasporti
Lo spedizioniere non ? tenuto a controllare n? a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorit? riguardanti la spedizione, come limitazioni di importazione, di esportazioni, di transito. [sommario]
ART. 41 - Massimali risarcimento danni
Premesso quanto indicato dagli artt. 2 e 4 delle presenti Condizioni Generali, nei casi di responsabilit? dello spedizioniere essa ? comunque limitata al chilogrammo lordo del valore precisato all'art. 4 . Quando il valore dichiarato risulti superiore al valore commerciale corrente ed in ogni altro caso di discordanza sul valore, viene preso per base, ad ogni effetto il valore commerciale corrente nel luogo e nell'epoca in cui viene stipulato il contratto di spedizione. Nel caso di mancanze, avarie o ritardi per spedizioni di campioni e di merci destinate a fiere, esposizioni ecc.., la responsabilit? dello spedizioniere ? limitata al valore della merce dichiarato all'atto della spedizione e comunque entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo. [sommario]
ART. 42 - Danni derivanti da insufficienza di imballaggio
Lo spedizioniere non risponde dei danni di qualsiasi specie relativi a merci non imballate o insufficientemente imballate. Merci che in base alle condizioni od usi inerenti al relativo contratto di trasporto, siano considerate non imballate o insufficientemente imballate, sono considerate tali anche nei confronti dello spedizioniere. Danneggiamenti all'imballaggio esternamente riconoscibili subito o che si manifestano successivamente possono essere riparati dallo spedizioniere a spese del mandante, senza che con ci? egli assuma alcuna conseguente responsabilit?. [sommario]
ART. 43 - Luogo e modalit? (accertamento danni)
Lo spedizioniere non risponde per danni constatati dopo l'avvenuta consegna dei colli in regolari condizioni esterne. [sommario]
ART. 44 - Segnalazioni dei danni allo spedizioniere
Onde mettere lo spedizioniere in grado di far valere eventuali diritti verso terzi, ogni danno, anche se non riconoscibile esteriormente, deve essere tempestivamente segnalato per iscritto al vettore cui ? stato affidato il trasporto dallo spedizioniere in esecuzione dell'incarico ricevuto, accertato nelle forme di legge e portato immediatamente a conoscenza dello spedizioniere. Se allo spedizioniere perviene una comunicazione di danno quando egli non ? pi? in grado di far valere i suoi diritti nei confronti dei terzi, lo spedizioniere non ? responsabile delle conseguenze. [sommario]
ART. 45 - Regolamento interferenze di terzi interessati alle spedizioni
Se un terzo , che sia direttamente o indirettamente interessato al mandato conferito allo spedizioniere o alla sua esecuzione, elevi in dipendenza di ci? delle pretese nei confronti dello spedizioniere, il mandante ? tenuto a liberare immediatamente lo spedizioniere da tali pretese che dovranno essere regolate tra il mandante stesso ed il terzo. [sommario]
ART. 46 - Estensione della responsabilit?
Lo spedizioniere ? libero di assumersi responsabilit? maggiori di quelle previste dalle norme che precedono con una espressa pattuizione preventiva, e dietro corrispettivo di uno speciale compenso. [sommario]
ART. 47 - Termine prescrizionale
Fermo il disposto dell'articolo 2951 del Codice Civile circa il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione, lo spedizioniere ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dal proprio mandante l'equivalente degli importi che, in dipendenza dell'esecuzione degli incarichi affidatigli, egli sia tenuto a corrispondere ad Enti pubblici o privati a favore dei quali valgono dei termini di prescrizione superiori a quello di cui sopra. [sommario]
Fedespedi
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